Articolo 19.
(Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali).

        1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        «12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.».

        2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il primo periodo è soppresso;

            b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che».